Statuto dell’Associazione Nazionale Frantoi Oleari (A.N.F.O.)
Art.1– RAGIONE SOCIALE-FINI E BENEFICI : E’ costituita l’Associazione Nazionale Frantoi Oleari (A.N.F.O.),con sede in Benevento alla Via 3 Settembre n° 69, l’Associazione Nazionale Frantoi Oleari( A.N.F.O.), che rappresenta le aspettative ed interessi delle ditte e società,cooperative o consorzi,che esercitano per conto proprio e per conto di terzi,l’attività di trasformazione delle olive ed altre lavorazioni affini e connesse. Essa ha durata fino al 31/12/2050 e si rinnoverà tacitamente di 10anni in 10anni. Per il raggiungimento dei propri scopi sociali,l’Associazione potrà istituire,con delibera del comitato esecutivo,altre sedi distaccate e dislocate sul territorio nazionale. L’associazione,per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2,non potrà mai in nessun modo inferire nella gestione amministrativa dei propri soci che conservano la propria autonomia. L’Associazione Nazionale Frantoi Oleari (A.N.F.O.) è un’associazione di categoria senza finalità speculative o di lucro. Con delibera del Comitato Esecutivo può essere scelta una nuova e più funzionale sede.
Art.2 : L’associazione ha i seguenti scopi: 1. promuovere e tutelare in ogni sede le aspettative ed interessi generali della categoria,con facoltà di rappresentare i propri soci nei confronti di enti,istituzioni e società. 2. stimolare lo studio e la ricerca di risoluzioni ai problemi gestionali,tecnici,economici e sindacali per consentire il miglioramento delle condizioni di esercizio della categoria. 3. promuovere un rapporto di collaborazione fra i soci per attuare un’intesa economica per servizi comuni e per stimolare accordi con organismi simili o utili alla categoria. 4. curare ed organizzare la formazione professionale della categoria,con ogni mezzo utile e disponibile 5. utilizzare ogni risorsa pubblica (europea,nazionale,regionale ecc.) o privata per il miglioramento qualitativo,la diffusione e consumo del prodotto trasformato ed attività connesse. 6. suggerire,collaborare e partecipare con enti,istituzioni e società a progetti e studi per la ricerca e la rappresentazione sui residui e reflui delle lavorazioni finalizzati alla lavorazione e riutilizzo. 7. partecipare ed organizzare attività divulgatrici,fiere,convegni,borse di studi,ivi compreso agevolare visite scolastiche ai frantoi. 8. divulgare fra i soci ogni nuovo sistema,metodo e normativa offerta o richiesta dal mercato mediante servizi comuni finalizzati alla qualità e sicurezza del lavoro e del prodotto. 9. coordinare ogni azione comune nei confronti di enti,istituzioni,o altre associazioni che si considerano necessari o che verranno suggeriti dai soci. 10. sviluppare lo spirito di solidarietà tra gli associati. Per tali fini l’A.N.F.O. coordinerà e realizzerà organici programmi,istituendo anche servizi di pubbliche relazioni,curerà i rapporti con gli enti pubblici e le altre organizzazioni di settore;realizza ogni altra attività ritenuta utile per il perseguimento degli scopi sociali. E’ inoltre facoltà del comitato esecutivo decidere l’adesione dell’associazione ad altre organizzazioni nazionali ed internazionali le cui finalità siano conformi agli scopi statuari.
Art.3 : L’associazione è un organismo matrimonialmente,operativamente ed amministrativamente autonomo,gode di tutte le esenzioni e facilitazioni previste dalla legge. Non ha fini di lucro ed opera senza distinzioni etniche,ideologiche o confessionali,al fine di garantire un uniforme rapporto associativo. E’fatto divieto all’associazione di distribuire,anche in modo indiretto,utili o avanzi di gestione nonché fondi,riserve o capitale durante la vita della stessa,salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.4 : L’iscrizione all’associazione è aperta ai titolari o gestori di frantoi oleari,società,cooperative o consorzi,nonché,eccezionalmente persone o enti estranei alla categoria ma che abbiano qualità o meriti particolare nel settore. Qualora la richiesta di adesione pervenga da società o da altri enti essa deve essere inoltrata da chi ha la rappresentanza legale dell’organizzazione. La qualità di socio si acquista a domanda dell’interessato con ratifica del Comitato esecutivo.I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione,e beneficiano di tutte le provvidenze attuate dall’associazione;l’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I Soci sono tenuti al pagamento dei contributi annui stabiliti dal Comitato esecutivo all’inizio di ogni anno ed osservare le regole del presente statuto,il mancato versamento della quota annuale comporta la perdita automatica della qualità di socio. La quota o contributo associativo è intrasferibile,ad eccezione dei trasferimenti,ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte,la stessa non è rivalutabile.
Art.5- ORGANI DIRETTIVI,ESECUTIVI E DI CONTROLLO : 1. L’assemblea dei Soci; 2. le delegazioni provinciali; 3. il comitato esecutivo; 4. il presidente; 5. il segretario; 6. il collegio dei revisori.
Art.6- L’ASSEMBLEA DEI SOCI : L’assemblea dei soci si riunisce,ordinariamente,una volta l’anno,ed in via straordinaria ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario. L’assemblea straordinaria può essere altresì convocata su richiesta di almeno un quinto dei Soci. Le assemblee sono valide in prima convocazione se presenti due terzi dei Soci,in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;le delibere sono prese con voto della maggioranza dei presenti. La convocazione si effettua mediante avviso inviato dal Presidente ai singoli Soci,con almeno cinque giorni di preavviso ed affissione all’albo della sede. Gli inviti devono specificare la data,l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione,nonché l’ordine del giorno dei lavori. Possono partecipare alle elezioni i soci dell’associazione in regola con le norme statuarie ed il pagamento delle quote annuali. Non hanno diritto al voto né possono essere eletti i Soci che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età,contrariamente tutti i Soci maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;sono eleggibili liberamente agli organi amministrativi. Ogni socio da diritto ad un voto,qualunque sia il valore della quota o il numero delle stesse (ex art.2532,2°c,cc).Una apposita Commissione di tre membri,nominata dall’assemblea,presiede alle elezioni,predispone l’elenco degli iscritti con diritto al voto,prepara le schede e nomina gli scrutatori,il cui numero può variare da tre a sette. L’assemblea dei Soci è sovrana e : 1. stabilisce gli indirizzi di massima dell’attività sociale; 2. approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 3. elegge le cariche sociali Il verbale delle assemblee,i bilanci o rendiconti fiscali sono depositate presso la sede sociale,ed ogni socio ha diritto a prenderne visione. Le votazioni per le votazioni delle cariche sociali vengono effettuate a scheda segreta o per acclamazione. E’ammessa facoltà di delega nell’ambito dei Soci.
Art.7 : L’elezione del comitato esecutivo si svolge ogni 5 anni. L’elezione deve essere indetta con un preavviso di almeno venti giorni. Centoventi giorni prima dell’indizione delle votazioni,vengono sospese le iscrizioni dell’associazione. Per il rinnovo delle cariche sociali il Comitato Esecutivo adotterà un apposito regolamento.
Art.8- COMITATO ESECUTIVO : Il comitato esecutivo è composto da 5 a 20membri eletti dall’assemblea generale. Il comitato esecutivo elegge tra i suoi membri: 1. il Presidente ed il vice Presidente; 2. il segretario. Gli eletti durano 5anni e sono rileggibili. Il Vice Presidente in tutti i casi assenza o impedimento. Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare del mandato vengano a cessare uno o più consiglieri,il Comitato esecutivo può cooptare tanti componenti fino al raggiungimento del numero massimo consentito.I Consiglieri subentrati in carica vi permangano sino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituti.
Art.9 : Il comitato esecutivo: 1. stabilisce,nell’ambito degli indirizzi espressi dall’assemblea,il programma delle attività sociali; 2. designa i collaboratori tecnici preposti all’organizzazione delle attività; 3. redige e presenta all’assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 4. provvede ad ammettere i nuovi Soci e a depennare dal libro dei Soci quelli morosi.
Art.10 : Il comitato esecutivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando lo ritenga il Presidente o un terzo dei suoi membri. Esso delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi,non rendendosi conto degli astenuti.A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art.11- LE DELEGAZIONI PROVINCIALI : Gli associati aventi residenza stabile in ciascuna provincia costituiscono le delegazioni provinciali. Ogni delegazione è retta da un delegato provinciale,eletto a maggioranza dall’assemblea dei soci della provincia di appartenenza e dura in carica 5 anni. Le delegazioni provinciali agiscono in collaborazione con gli organi regionali e nazionali,ai quali sono tenuti a sottoporre, per l’approvazione esecutiva,i programmi delle manifestazioni che si intendono realizzare nell’ambito della provincia di loro competenza.
ART.12- IL PRESIDENTE : Il Presidente assume la rappresentanza legale e negoziale dell’associazione;convoca il comitato esecutivo,presiede l’assemblea dei Soci;è responsabile dell’attuazione del programma delle attività sociali e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’associazione;firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l’associazione. Ogni decisione riguardante un impegno finanziario superiore a € 1.000.000 deve essere sottoposta dal Presidente all’approvazione del Comitato esecutivo.
Art.13- IL SEGRETARIO : Predispone lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo dell’associazione che il Presidente,previo esame,sottopone al comitato esecutivo;tiene aggiornato il libro dei Soci,i libri e i documenti contabili;provvede al disbrigo della corrispondenza;compila i verbali delle sedute del Comitato esecutivo;firma la corrispondenza non dispositiva;collabora per la buona riuscita delle spese, che sono effettuate a mezzo di regolari ordinativi a firma del Presidente. Prende in consegna i beni dell’associazione e tiene aggiornati i libri degli inventari.Il segretario può essere anche un non socio nel qual caso, a cura del Comitato esecutivo sarà deliberato il compenso.
Art.14– COLLEGIO SINDACALE : E’nominato con delibera dell’assemblea ordinaria, ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti; esso vigila sull’operato degli amministratori, effettua la verifica dei conti e della corretta applicazione dello statuto e delle vigenti normative. Tale organo resta in carica 5 anni e redige una relazione annuale che accompagna il bilancio dell’esercizio.
Art.15- PATRIMONIO : Il patrimonio è costituito dagli associati versati a qualsiasi titolo,dai beni acquistati,nonché da ogni altro contributo,finanziamento o entrata a norma delle vigenti leggi. Il patrimonio non può essere comunque destinato ad altro scopo se non a quello per il quale l’associazione è stata costituita, nè è possibile restituire la quota in caso di recesso.
Art.16- ENTRATE : Le entrate sono costituite: 1. dalle quote annuali di iscrizione e dai contributi stabiliti dall’assemblea dei Soci; 2. da eventuali sopravvivenze attive plusvalenze; 3. da eventuali contributi pubblici e/o privati; 4. ogni altra entrata,compatibilmente con la vigente normativa.
Art.17- AMMINISTRAZIONE : La responsabilità della gestione è assunta dal Presidente solidamente con il comitato. L’esercizio finanziario si chiude al 31dicembre di ogni anno.
Art.18- ISCRIZIONE : L’iscrizione all’associazione comporta, per i soci, l’accettazione del presente statuto,e il versamento della quota di iscrizione.
Art.19- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI : I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai soci sono: 1. la deplorazione; 2. la sospensione; 3. la espulsione. I provvedimenti di cui ai numeri 1 e 2 vengono applicati dal Presidente per mancanza lievi che non rendano incompatibile la qualità del Socio. Quello indicato al numero 3 è adottato dal comitato esecutivo a carico degli iscritti che abbiano commesso azioni od omissioni che ledano la figura morale dell’associazione. Contro i provvedimenti di cui 1 e 2 è ammesso il ricorso al Comitato esecutivo mentre contro l’espulsione si può ricorrere all’assemblea dei Soci.
Art.20- SCOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE : In caso di scioglimento dell’associazione, i beni patrimoniali saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3,comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni e relative norme di attuazione del Codice Civile per le persone giuridiche se ed in quanto applicabili. I soci presa visione del presente statuto,composto da n.°20 articoli,ne approvano il contenuto in data odierna.
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